MISE Invitalia - Bando Smart & Start 12.2019

Written by giampaolo.ferradini created 29 January 2020 last edit 4 years, 2 months ago
MISE Invitalia - Bando Smart & Start 12.2019

Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2014, come modificato dal decreto ministeriale 30 agosto 2019, concernente il regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative.

Ai soggetti interessati

All’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa — Invitalia S.p.A.

  1. Premesse

    1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, come successivamente modificato ed integrato, ha istituito un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative, demandando ad un’apposita circolare esplicativa la definizione di ulteriori aspetti rilevanti per l’accesso alle agevolazioni e il funzionamento del regime di aiuto.

    2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 agosto 2019, adottato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono state apportate modifiche al decreto di cui al punto 1.1, finalizzate ad una revisione della disciplina attuativa dell’intervento improntata, tra l’altro, alla semplificazione e accelerazione delle procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, anche attraverso l’aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari. L'articolo 2, comma 1, del predetto decreto stabilisce che la circolare di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto del decreto 24 settembre 2014 sia aggiornata al fine di recepire le modifiche introdotte, nonché al fine di individuare la data a decorrere dalla quale possono essere presentate le domande di agevolazione ai sensi della disciplina modificata.

    3. La presente circolare, adottata in base a quanto disposto dall’articolo 5, comma 8, del decreto 24 settembre 2014 e dell’articolo 2, comma 1, del decreto del 30 agosto 2019, è quindi finalizzata a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei piani e delle spese ammissibili ai fini dell’accesso alle agevolazioni. Sono, inoltre, definite modalità, forme e termini di presentazione delle domande e fornite specificazioni relative ai criteri e all’iter di valutazione, alle condizioni ed ai limiti di ammissibilità delle spese, alle soglie ed ai punteggi minimi ai fini dell’accesso alle agevolazioni. Sono, altresì, indicate le caratteristiche del contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle agevolazioni.

  2. Definizioni

    1. Ai fini della presente circolare, sono adottate le seguenti definizioni:

      1. Comitato Tecnico”: il comitato già istituito ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013;

      2. crowdfunding processo con cui più persone conferiscono somme di denaro, anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet (“piattaforme” o “portali”), di cui al regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2013 e successive modifiche e integrazioni”;

      3. Decreto: il decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 13 novembre 2014, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019;

      4. Decreto-legge n. 179/2012: il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni;

      5. incubatori e acceleratori d'impresa”: gli organismi che istituzionalmente hanno l’obiettivo di accelerare e rendere sistematico il processo di creazione di nuove imprese, fornendo servizi di supporto integrati, ivi compresi i Digital Immovation Hub che forniscono alle imprese servizi per introdurre tecnologie, sviluppare progetti di trasformazione digitale, accedere all’ecosistema dell’innovazione a livello regionale, nazionale ed europeo;

      6. laboratori mobili: gli autoveicoli e i rimorchi per uso speciale laboratorio mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento, così come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2017.

      7. Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;

      8. Organismo di ricerca: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze;

      9. Regolamento de minimis n. 717/2014: il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;

      10. Regolamento de minimis n. 1407/2013: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;

      11. Regolamento di esenzione: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modificazioni e integrazioni;

      12. Soggetto gestore: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. — Invitalia;

      13. start-up innovative: le imprese di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;

      14. TFUE: trattato sul funzionamento dell’Unione europea, già trattato che istituisce la Comunità europea;

      15. visto start-up: il visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, rilasciato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 3 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che intendono costituire un’impresa start-up innovativa ai sensi del decreto-legge n. 179/2012, in presenza dei requisiti previsti dallo stesso decreto e in favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

  3. Risorse finanziarie disponibili

    1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al Decreto sono utilizzate le disponibilità finanziarie, anche a valere sulle risorse comunitarie, previste nell’ambito delle disposizioni di legge vigenti e dei decreti ministeriali già adottati, nonché le disponibilità finanziarie che si dovessero rendere disponibili a seguito di eventuale rimodulazione delle dotazioni previste. E’ fatta salva la possibilità di individuare, anche da parte del Ministro dello sviluppo economico, ulteriori risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente circolare.

  4. Soggetti beneficiari

    1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al Decreto, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 4.6 e 4.7, le start-up innovative:

      1. costituite da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui al successivo punto 5.7;

      2. di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all’allegato 1 del Regolamento di esenzione;

      3. con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, fatto salvo quanto previsto al punto 4.5;

    2. Possono altresì richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa, ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start-up, purché l’impresa sia formalmente costituita entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni, inviata ai soggetti richiedenti dal Soggetto gestore, e entro il medesimo termine inoltri domanda di iscrizione al Registro delle imprese sia nella sezione ordinaria che nella sezione speciale di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012. La documentazione attestante l'avvenuta costituzione della società, nonché la copia della richiesta di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, devono essere presentate al Soggetto gestore entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione suddetta. La mancata costituzione della società nonché la mancata richiesta di iscrizione della stessa nella sezione speciale del Registro delle imprese oltre il predetto termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni determina la decadenza della domanda di ammissione. L’effettiva iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la risoluzione unilaterale del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3 e la conseguente revoca delle agevolazioni concesse.

    3. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al Decreto, le imprese di cui al punto 4.1 devono:

      1. essere regolarmente costituite e iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012;

      2. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

      3. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;

      4. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

      5. aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;

      6. non essere state destinatarie di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

      7. non essere “in difficoltà”, secondo quanto previsto dall’articolo 2, sub 18, del Regolamento di esenzione.

      8. essere in regime di contabilità ordinaria.

    4. Il possesso dei requisiti di cui ai punti 4.1 e 4.3 deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione nel caso di imprese già costituite, ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al punto 4.2 nel caso dei soggetti richiedenti di cui al medesimo punto 4.2 fatto salvo quanto previsto dal punto 4.3, lettera a), relativamente alla dimostrazione da parte dell’impresa dell’avvenuta iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012, che potrà essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione.

    5. Nel caso di imprese non residenti sul territorio italiano, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012 e la disponibilità di almeno una sede operativa sul territorio italiano devono essere dimostrate, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione.

    6. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al Decreto, in conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti dalla normativa comunitaria applicabile, le iniziative riconducibili ai settori:

      1. della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE;

      2. carboniero relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio.

    7. Le agevolazioni di cui al Decreto non possono essere altresì concesse per il sostegno ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d’impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

  5. Modalità di presentazione delle domande e dei piani d'impresa

    1. Le agevolazioni di cui al Decreto sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

    2. Le domande di agevolazione, corredate dei piani d’impresa di cui al punto 5.8, possono essere presentate a partire dal giorno 20 gennaio 2020.

    3. Le domande presentate prima del termine di cui al punto 5.2 non sono prese in considerazione dal Soggetto gestore.

    4. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al precedente punto 3. L’eventuale esaurimento delle risorse disponibili comporta la chiusura dello sportello. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse e restituisce agli istanti che ne facciano richiesta, e le cui richieste non siano state soddisfatte, l’eventuale documentazione da essi inviata a loro spese.

    5. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande presentate nell’ultimo giorno utile e istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale, commisurata alle rispettive spese ritenute agevolabili.

    6. Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore che procede, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, all’istruttoria delle stesse.

    7. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente attraverso la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia/modulistica secondo le modalità e gli schemi resi disponibili dal Soggetto gestore in un’apposita sezione del proprio sito. Le domande devono essere firmate digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell’ Amministrazione Digitale) dal legale rappresentante della società o, nel caso previsto al punto 4.2, dalla persona fisica proponente per conto della società costituenda, e devono essere corredate dalla documentazione indicata nella domanda medesima.

    8. Il piano di impresa, da compilare utilizzando la procedura informatica di cui al punto 5.7, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati, deve contenere:

      1. dati anagrafici e profilo del soggetto proponente;

      2. descrizione dell’attività proposta;

      3. descrizione delle eventuali collaborazioni in essere o previste con Organismi di ricerca e incubatori e acceleratori d'impresa, con specificazione delle esigenze sottese alla necessità delle predette collaborazioni;

      4. descrizione dei criteri di quantificazione delle esigenze di capitale circolante, come definito al punto 10.9;

      5. analisi del mercato e relative strategie;

      6. aspetti tecnici;

      7. aspetti economico-finanziari;

      8. una presentazione libera (pitch) del progetto in formato .ppt (max. 15 diapositive).

    9. Al termine della procedura di compilazione del piano di impresa e dell’invio telematico della domanda e dei relativi allegati ivi indicati, alla stessa verrà assegnato un protocollo elettronico.

    10. Nel caso di imprese già costituite, congiuntamente alla domanda, devono essere trasmesse elettronicamente tramite la medesima procedura informatica di cui al punto 5.7, atto costitutivo e statuto della società, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore in un’apposita sezione del sito di cui al precedente punto 5.7, attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti 4.1 e 4.3.

    11. Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di società costituenda, la documentazione di cui al punto 5.10 deve essere trasmessa elettronicamente tramite la medesima procedura informatica di cui al punto 5.7, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

    12. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate al punto 5.7 non saranno prese in esame.

  6. Concessione delle agevolazioni

    1. All’esito del procedimento istruttorio di cui al punto 11, il Soggetto gestore adotta la delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni della domanda e ne dà comunicazione all’impresa. Nel caso di comunicazione di ammissione alle agevolazioni il Soggetto gestore provvede contestualmente a richiedere la documentazione propedeutica alla stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3. La documentazione richiesta dovrà pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione.

    2. Sull’ammissione alle agevolazioni delle imprese che intendono realizzare i piani d’impresa di cui al punto 8.1, lettere b) e c), delibera il Comitato Tecnico, nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

    3. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore ed erogate sulla base di un contratto di finanziamento tra il Soggetto gestore e l’impresa beneficiaria, che individua le caratteristiche del progetto finanziato, riporta le spese ammesse, nonché gli importi riconosciuti connessi alle esigenze di capitale circolante di cui al punto 10.9, e la forma e l'ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalità per l’attuazione dell’iniziativa e di erogazione delle agevolazioni, sancisce gli obblighi del soggetto beneficiario e i motivi di revoca.

  7. Obblighi del beneficiario e vincoli sull'attività

    1. L’impresa beneficiaria si obbliga a:

      1. consentire, in ogni fase del procedimento, al Soggetto gestore, al Ministero e a soggetti da questi delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati;

      2. comunicare preventivamente al Soggetto gestore, ai fini delle necessarie autorizzazioni, qualunque variazione della sede, dell’attività, dell’atto costitutivo, dello statuto e della compagine sociale;

      3. comunicare preventivamente al Soggetto gestore, ai fini delle necessarie verifiche, eventuali variazioni dell’organo di governance;

      4. comunicare al Soggetto gestore eventuali variazioni della compagine sociale intervenute anche in conseguenza di campagne di crowdfunding che hanno determinato l’ingresso di nuovi soci con quote minoritarie;

      5. qualora ricorrano le condizioni di cui al punto 4.1 e 4.2, a non modificare la compagine sociale indicata in domanda sino alla sottoscrizione del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3, salvo casi di forza maggiore debitamente motivati e quanto previsto nel precedente punto d);

      6. comunicare ogni variazione attinente ai titoli di spesa rendicontati conseguente, a titolo esemplificativo, all'emissione di note di credito e storni;

      7. dare tempestiva comunicazione al Soggetto gestore della eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;

      8. fornire annualmente al Soggetto gestore informazioni sull'andamento dell’attività e sulla permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, per un periodo di tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota di agevolazione;

      9. applicare nei confronti dei dipendenti, così come previsto dall’articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria;

      10. tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 10 (dieci) anni successivi al completamento del progetto. Il Ministero può stabilire, per le imprese ammesse alle agevolazioni con l’utilizzo delle risorse di cui al Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, un termine maggiore per la conservazione della predetta documentazione, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 140 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013, dandone comunicazione all’impresa beneficiaria. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati.

  8. Ambito di applicazione e oggetto dell’intervento

    1. Sono ammissibili alle agevolazioni i piani d’impresa presentati dai soggetti di cui al punto

      1. caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o

      2. mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things, e/o

      3. finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

    2. Relativamente alla lettera a) del punto 8.1, sono ammissibili alle agevolazioni i piani d’impresa che:

      1. prevedano l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive nuove rispetto al mercato di riferimento dell’impresa proponente, anche in chiave di riduzione dell’impatto ambientale, oppure

      2. siano funzionali all’ampliamento del target di utenza del prodotto-servizio offerto, rispetto al bacino attualmente raggiunto dagli altri operatori attivi nel medesimo mercato di riferimento e/o nel medesimo settore, oppure

      3. prevedano lo sviluppo e la vendita di prodotti-servizi innovativi o migliorativi rispetto ai bisogni dei clienti e/o destinati ad intercettare nuovi bisogni e/o rivolti a innovative combinazioni prodotto-servizio/mercato, oppure

      4. propongano l’adozione di modelli di business orientati all’innovazione sociale, anche attraverso l’offerta di prodotti-servizi volti ad intercettare bisogni sociali o ambientali.

    3. Relativamente alla lettera b) del punto 8.1, sono ammissibili alle agevolazioni i piani d’impresa orientati a sviluppare e/o produrre servizi/prodotti digitali, ovvero adottare tecnologie digitali come elemento abilitante di nuovi processi e/o modelli di business con conseguente miglioramento dell’efficienza gestionale, organizzativa e/o produttiva. I predetti piani d'impresa possono altresì essere connessi allo sviluppo e/o all’adozione di prodotti, servizi o tecnologie riconducibili ai settori dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things.

    4. Relativamente alla lettera c) del punto 8.1, sono ammissibili alle agevolazioni i piani d’impresa orientati alla valorizzazione economica:

      1. degli esiti di progetti/studi/ricerche brevettati, oppure che risultino da un progetto/studio/ricerca, effettuati da soggetti (pubblici o privati) in possesso di titoli e/o qualifiche idonei. In particolare, in assenza di risultati brevettati, dovrà darsi evidenza che si tratti di risultati di attività di analisi e/o di lavori sperimentali e/o di indagini pianificate, miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, e che tali attività siano state svolte da soggetti normalmente operanti nel “sistema della ricerca” (università, centri di ricerca, funzioni R&D di aziende, ricercatori operanti in dette organizzazioni). I risultati delle attività di analisi, dei lavori sperimentali, delle indagini pianificate e/o di invenzioni brevettate, devono essere legittimamente sfruttabili, almeno fino all’ultimazione del piano d’impresa, per titolarità o in virtù di accordi, da parte del soggetto proponente;

      2. del know-how e/o delle conoscenze tecniche, scientifiche e tecnologiche, maturate dai componenti della compagine nell’ambito del “sistema della ricerca” così come sopra definito, opportunamente documentati e dimostrabili.

    5. I piani d’impresa di cui al punto 8.1 devono prevedere spese ammissibili, ivi comprese quelle riconducibili alle esigenze di capitale circolante di cui al punto 10.9, al netto dell’IVA, di importo non superiore a euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) e non inferiore a euro 100.000,00 (centomila).

  9. Forma e intensità dell’aiuto

    1. Ai soggetti di cui al punto 4 che realizzano i piani d’impresa di cui al punto 8 è concesso un finanziamento agevolato, senza interessi, nella forma della sovvenzione rimborsabile, per un importo pari all’80% (ottanta percento) delle spese ammissibili di cui al punto 10, ai sensi e nei limiti previsti dall’articolo 22, comma 3, lettera a), del Regolamento di esenzione. Per le start-up innovative localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia il finanziamento agevolato è restituito dall’impresa beneficiaria in misura parziale, per un ammontare pari al 70% (settanta percento) dell’importo del finanziamento agevolato concesso calcolato a valere sulle spese ammissibili di cui al punto 10.1. La quota del finanziamento agevolato non soggetta a rimborso rappresenta un contributo concesso all’impresa ai sensi dall’articolo 22, comma 3, lettera c), del Regolamento di esenzione e nei limiti di quanto previsto dal medesimo articolo 22, comma 4, del Regolamento di esenzione.

    2. Nel caso di start-up innovative la cui compagine, alla data di presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni, sia interamente costituita da giovani di età non superiore ai 35 anni e/o da donne, o preveda la presenza di almeno un esperto, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, l’importo del finanziamento agevolato di cui al punto 9.1, è pari al 90% (novanta percento) delle spese ammissibili.

    3. I finanziamenti agevolati di cui al punto 9.1:

      1. hanno una durata massima di 10 anni;

      2. sono regolati a “tasso 0”;

      3. sono rimborsati, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, dopo 12 mesi a decorrere dall’erogazione dell’ultima quota dell’agevolazione, ovvero dalla data di conclusione dell’iter di verifica di cui al punto 13 nel caso in cui a seguito delle predette verifiche non siano dovuti ulteriori accrediti di agevolazioni;

      4. non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

    4. In aggiunta al finanziamento di cui al punto 9.1, limitatamente alle imprese costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, sono concessi servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis n. 1407/2013 ovvero del Regolamento de minimis n. 717/2014 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

    5. I servizi di cui al punto 9.4 sono erogati alle imprese beneficiarie dal Soggetto gestore, anche mediante modalità telematiche, e sono finalizzati a trasferire ai soggetti beneficiari competenze specialistiche, strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate, negli ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza per le start-up innovative, con particolare riferimento alla corretta fruizione delle agevolazioni, all’accesso al mercato dei capitali, al marketing, all’organizzazione e risorse umane, all'innovazione e trasferimento tecnologico.

    6. Il valore dei servizi di cui al punto 9.4 è pari, per singola impresa beneficiaria, a:

      1. euro 15.000,00 per le imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

      2. euro 7.500,00 per le imprese localizzate nel restante territorio nazionale. Per tali imprese, l’erogazione dei servizi di cui al punto 9.4 è posta a carico dei costi della convenzione di cui all’articolo 3, comma 2 del Decreto.

  10. Spese ammissibili

    1. I piani d’impresa di cui al punto 8 devono prevedere il sostenimento di spese relative a:

      1. immobilizzazioni materiali quali impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all’attività d’impresa, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata;

      2. immobilizzazioni immateriali necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata, quali brevetti, marchi e licenze, certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;

      3. servizi funzionali alla realizzazione del piano d’impresa, direttamente correlati alle esigenze produttive dell’impresa. Rientrano in tale categoria le spese per la progettazione, lo sviluppo, la personalizzazione e il collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi, le consulenze specialistiche tecnologiche nonché relativi interventi correttivi e adeguativi, i servizi forniti da incubatori e acceleratori d’impresa e quelli relativi al marketing ed al web-marketing. Rientrano, altresì, in tale categoria eventuali costi connessi alle collaborazioni instaurate con Organismi di ricerca ai fini della realizzazione del piano d’impresa;

      4. personale dipendente e collaboratori a qualsiasi titolo aventi i requisiti indicati all’articolo 25, comma 2, lettera h), numero 2), del decreto-legge n. 179/2012, nella misura in cui sono impiegati funzionalmente nella realizzazione del piano d’impresa.

    2. I piani d’impresa di cui al punto 10.1 devono:

      1. essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui al punto 5.7. Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile;

      2. essere realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3, fatta salva la possibilità per l'impresa beneficiaria di richiedere al Soggetto gestore, entro e non oltre la prevista data di ultimazione del piano d’impresa, una proroga del termine di realizzazione degli investimenti. Le richieste di proroga pervenute oltre il predetto termine saranno rigettate da parte del Soggetto gestore. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata e deve fornire, in particolare, elementi di valutazione in ordine alle motivazioni sottese alla richiesta medesima, ai possibili impatti sulla corretta realizzazione del piano d’impresa e sul raggiungimento dei previsti obiettivi tecnici, economici e finanziari. Il Soggetto gestore, valutata la richiesta, può autorizzare, per una sola volta, la proroga del termine di ultimazione del piano d’impresa per una durata non superiore a 6 mesi. All’esito delle valutazioni di competenza, il Soggetto gestore comunica all’impresa richiedente l’accoglimento o il diniego della richiesta. La mancata ultimazione del piano d’impresa entro i termini assegnati, come eventualmente prorogati, comporta la revoca delle agevolazioni concesse, fatte salve cause di forza maggiore.

    3. Le spese di cui al punto 10 devono essere pagate tramite il conto corrente vincolato di cui al punto 12.3.2, ovvero utilizzando uno o più conti corrente ordinari intestati all’impresa beneficiaria dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del piano d’impresa.

    4. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, e quelle relative a imposte e tasse nonché i titoli di spesa di importo imponibile inferiore a 500,00 euro.

    5. Con riferimento al punto 10.1, lettera a), non sono ammesse le spese relative all’acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli specificamente attrezzati come laboratori mobili, ove necessari per lo svolgimento delle attività di cui al piano d’impresa.

    6. Con riferimento al punto 10.1, lettera b), le spese concernenti l'acquisizione di certificazioni sono agevolabili limitatamente a quelle afferenti all’acquisizione della prima certificazione, con esclusione degli interventi successivi di verifica periodica e di adeguamento ad intervenute disposizioni in materia di certificazione

    7. Con riferimento al punto 10.1, lettera c):

      1. le spese concernenti l’acquisizione di consulenze specialistiche tecnologiche sono agevolabili solo se le predette consulenze sono direttamente funzionali al progetto di investimento e non relative alle normali spese di funzionamento dell’impresa, prestate da soggetti terzi a titolo non continuativo o periodico;

      2. le spese relative ai servizi di marketing e/o web marketing non possono eccedere il 20% (venti percento) dell’importo totale ammesso del piano d’impresa di cui al punto 10.1. Per servizi di marketing e/o web marketing si intendono quelli relativi alla definizione della strategia di ingresso sul mercato e alle attività propedeutiche alla promozione dell’innovazione oggetto del piano d’impresa proposto, ivi incluse le spese di pubblicità e di promozione di carattere non ricorrente riconducibili a piani pluriennali finalizzati al lancio dell’innovazione proposta;

      3. le spese relative ai servizi di incubazione e di accelerazione sono agevolabili purché detti servizi vengano forniti da incubatori e acceleratori d'impresa. Nel caso i servizi siano forniti da organismi non classificati come incubatori certificati ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del Decreto-legge n. 179/2012, è necessario fornire un profilo dettagliato dell’incubatore/acceleratore prescelto, ed il track record dello stesso, con particolare riferimento ai requisiti di cui al comma 5 ed agli indicatori di cui al comma 7 dell’articolo 25 del Decreto-legge n. 179/2012.

    8. Sono ammesse le sole spese, al netto dell’IVA e di eventuali oneri previdenziali ed assistenziali, sostenute a partire dalla data di invio telematico della domanda di cui al punto 5.7.

    9. Nei limiti del 20% (venti percento) delle spese di cui al punto 10.1 ritenute agevolabili dal Soggetto gestore è altresì ammissibile a contribuzione un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante connesso al sostenimento delle seguenti tipologie di spesa:

      1. materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;

      2. servizi, diversi da quelli già compresi nel piano d’impresa di cui al punto 10.1, necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa, ivi compresi quelli di hosting e di housing.

      3. godimento di beni di terzi.

    10. Rientrano nelle spese di cui alla lettera c) del punto 10.9:

      1. le spese di affitto relative alla sede aziendale ove viene realizzato il piano d’impresa, limitatamente al periodo di realizzazione del piano d’impresa medesimo;

      2. i canoni di leasing e i costi di affitto relativi a impianti, macchinari e attrezzature necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa.

    11. Ai fini della valutazione di ammissibilità, le spese di cui ai punto 10.1 e 10.9 debbono essere in sede di domanda analiticamente descritte e quantificate nel loro ammontare.

    12. Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento. Le spese devono, inoltre, essere riferite a beni o servizi:

      1. utilizzati esclusivamente dall’impresa proponente nell’unità produttiva destinataria dell’aiuto, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, debbano essere localizzati altrove nell’ambito del territorio nazionale, purché utilizzati a beneficio esclusivo dell’impresa proponente e ubicati in spazi resi disponibili all’impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati;

      2. acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. In particolare, l’impresa beneficiaria ed i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario, ad eccezione dei soggetti di cui al punto 2.1 lettere e) e h). Non possono, inoltre, essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell’impresa proponente o loro prossimi congiunti, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell’impresa proponente o loro prossimi congiunti. Infine, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui al punto 5.7 si siano trovate nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti.

    13. Ai fini del riconoscimento del contributo concesso ai sensi dall’articolo 22, comma 3, lettera c), del Regolamento di esenzione, di cui al punto 9.1, e del punteggio aggiuntivo di cui al punto 11.5, lettera d), le spese per personale dipendente e collaboratori devono essere relative a soggetti impiegati presso unità locali ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

  11. Istruttoria delle domande e criteri di valutazione

    1. Le domande di agevolazione, corredate dal piano d’impresa, sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione o di completamento; la delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni di cui al precedente punto 6 è adottata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda o di completamento della stessa, fatti salvi i termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 nei casi di richieste di cui all’articolo 6 e nei casi di comunicazioni dei motivi ostativi di cui all’articolo 10 bis della suddetta legge 7 agosto 1990, n. 241.

    2. L’iter di valutazione, svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, comprende la verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni, regolata dal punto 11.3, e l’esame di merito, regolato dal punto 11.4.

    3. La verifica dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni riguarda la sussistenza di quanto disposto al punto 4 e al punto 8 relativamente alle caratteristiche dei soggetti proponenti e dei piani d’impresa.

    4. L’esame di merito, comprendente un colloquio con i proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del piano d’impresa, è basato sui seguenti criteri di valutazione:

      1. adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dall’attività imprenditoriale;

      2. carattere innovativo dell’idea alla base del piano di impresa, in riferimento alla introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive;

      3. sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa, anche tenuto conto delle prospettive del mercato di riferimento al quale l’impresa proponente rivolge la propria offerta, ovvero del potenziale nuovo mercato individuato;

      4. fattibilità tecnologica ed operativa del piano d’impresa.

      In allegato n. 1, si riporta l’articolazione dei suddetti criteri di valutazione in parametri con indicazione dei punteggi assegnabili ai piani d’impresa, nonché delle soglie minime per l’accesso alle agevolazioni.

    5. Nella definizione delle soglie e dei punteggi per l’accesso alle agevolazioni, è previsto un punteggio aggiuntivo in favore delle start-up innovative:

      1. che hanno conseguito il rating di legalità di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e che, pertanto, rientrano nell’elenco di cui all’articolo 8 della delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell’ Autorità garante della concorrenza e del mercato;

      2. che finanziano il piano d’impresa per almeno il 30% (trenta percento) del finanziamento richiesto attraverso conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, da parte di uno o più investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58;

      3. che nella realizzazione del piano d’impresa prevedono forme di collaborazione con Organismi di ricerca e incubatori e acceleratori di impresa. Per il riconoscimento del punteggio aggiuntivo, il Soggetto gestore verifica la sussistenza di accordi di collaborazione o contratti di servizio con i predetti soggetti ovvero la presenza di accordi pre-contrattuali funzionali alla realizzazione del piano d’impresa;

      4. già operanti nelle Regioni del Centro-Nord da almeno 12 mesi alla data di presentazione della domanda e che promuovono la realizzazione di un piano d’impresa localizzato nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

    6. Ai fini dell’utilizzo delle risorse finanziarie del Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, la valutazione di cui al punto 11.4 tiene conto anche dei criteri di selezione delle operazioni del medesimo Programma operativo, approvati dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta il 16 dicembre 2015.

    7. Nell’ambito dell’esame di merito di cui al punto 11.4, il Soggetto gestore valuta altresì l’ammissibilità delle spese in termini di funzionalità rispetto all’attività proposta e la compatibilità delle eventuali esigenze di capitale circolante rappresentate nel piano d’impresa, con riferimento all’attività prevista ed agli investimenti in programma. Il Soggetto gestore provvede, laddove necessario, a rideterminare l'ammontare delle spese ammissibili e a ricalcolare l’importo dell’agevolazione concedibile.

    8. Nel caso in cui i piani d’impresa non soddisfino i requisiti di accesso e/o uno o più criteri di valutazione, il Soggetto gestore invia tramite PEC, all’indirizzo indicato dal soggetto proponente nella domanda di ammissione alle agevolazioni, una comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le controdeduzioni alle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento dell’istanza devono essere inviate tramite PEC entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni.

  12. Erogazione delle agevolazioni connesse ai piani d’impresa

    1. Per le spese riferite alla realizzazione del piano d’impresa di cui al punto 10.1, l’erogazione del finanziamento agevolato di cui al punto 9.1 avviene su richiesta dell’impresa beneficiaria in non più di 5 (cinque) stati di avanzamento lavori. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere di importo almeno pari al 10% (dieci percento) dell’investimento complessivo ammesso, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l’importo residuo dell’investimento ammesso.

    2. Contestualmente alla richiesta di erogazione di cui al punto 12.1 l’impresa beneficiaria richiede altresì la proporzionale erogazione del finanziamento agevolato connesso alle eventuali esigenze di capitale circolante ritenute agevolabili dal Soggetto gestore e quantificate nell’ambito del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3.

    3. La presentazione delle richieste di erogazione da parte dell’impresa beneficiaria avviene utilizzando le modalità indicate ai successivi punti 12.3.1 (Fatture quietanzate o non quietanzate) e 12.3.2 (Conto vincolato/Convenzione ABI), che risultano essere alternative e la cui scelta, effettuata in occasione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni sul piano d’impresa, non è modificabile nel corso della realizzazione del programma.

      1. Fatture quietanzate o non quietanzate

        La rendicontazione di stati di avanzamento lavori, relativamente alle spese di cui al punto 10.1 lettere a), b) e c), avviene mediante la presentazione di titoli di spesa e quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti (fatture quietanzate); nel limite del 30% (trenta percento) delle spese ammesse alle agevolazioni, i soggetti beneficiari possono presentare anche titoli di spesa non quietanzati. I titoli di spesa devono riportare, nell’oggetto o nel campo note, l’indicazione del codice CUP (Codice Unico progetto) o, nelle more dell’ottenimento dello stesso, della misura agevolativa “Smart &Start Italia”.

        Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione da parte del soggetto beneficiario dell’effettivo pagamento dei titoli di spesa presentati ai fini dell’erogazione precedente, mediante esibizione di documentazione attestante i pagamenti effettuati nonché delle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. Qualora il soggetto beneficiario non sia in grado di fornire le predette quietanze è tenuto a darne motivata giustificazione al Soggetto gestore. Qualora il Soggetto gestore accerti che la mancata presentazione delle dichiarazioni dei fornitori sia ascrivibile a cause non imputabili alla volontà del soggetto beneficiario, la verifica in ordine all’intervenuto pagamento dei titoli di spesa può essere effettuata attraverso l’acquisizione di diversa prova documentale.

        Le agevolazioni connesse ad eventuali titoli di spesa per i quali il soggetto beneficiario non sia in grado di dimostrare l’effettivo pagamento, sono portate in detrazione dall’erogazione, fatta salva la possibilità di riammissione dei titoli di spesa in questione nell’ambito dei successivi stati di avanzamento.

        Al Soggetto gestore è in ogni caso riservata la facoltà di richiedere al soggetto beneficiario la documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei titoli di spesa decorsi sei mesi dalla richiesta di erogazione dello stato avanzamento lavori ed in assenza di ulteriori richieste di erogazione pervenute da parte del soggetto beneficiario.

        Per la richiesta di erogazione del saldo, ovvero qualora il soggetto beneficiario intenda richiedere l’erogazione delle agevolazioni in unica soluzione, i titoli di spesa devono essere necessariamente accompagnati dalla documentazione che ne attesti l'avvenuto pagamento.

        Per la rendicontazione di stati di avanzamento lavori relativi alle spese di cui al punto 10.1 lettera d) relative al personale dipendente e ai collaboratori, i soggetti beneficiari devono presentare la documentazione indicata negli schemi resi disponibili dal Soggetto gestore sul sito internet di cui al punto 5.7; per il personale dipendente la rendicontazione avviene secondo la metodologia di calcolo e la tabella dei costi standard unitari per le spese del personale di cui al decreto interministeriale 24 gennaio 2018, indicata in allegato n. 2.

        Il soggetto beneficiario che opta per la modalità di erogazione di cui al presente punto può richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall’avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 40% (quaranta percento) dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria in favore del Soggetto gestore. La predetta garanzia fideiussoria deve essere di importo pari all’anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore sul sito internet di cui al punto 5.7 e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014.

        Nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia richiesto e ottenuto l’erogazione della prima quota a titolo di anticipazione, il primo stato di avanzamento lavori dovrà contenere titoli di spesa quietanzati di importo almeno pari all’anticipazione stessa.

      2. Conto vincolato/Convenzione ABI

        Le quote di finanziamento agevolato, riferite alle spese di acquisizione dei beni di cui al punto 10.1, sono erogate sulla base di fatture di acquisto non quietanzate attraverso l’utilizzo di uno specifico contratto di conto corrente, secondo le modalità previste dalla Convenzione stipulata in data 28 aprile 2015 tra Ministero, Soggetto gestore e Associazione bancaria italiana (ABI). Resta fermo che l’erogazione della quota di finanziamento agevolato connessa alle spese per il personale di cui al punto 10.1 lettera d) e alle esigenze di capitale circolante di cui al punto 12.2 è effettuata direttamente dal Soggetto gestore in favore del soggetto beneficiario sul conto ordinario dedicato.

    4. Le richieste di erogazione devono essere presentate, secondo lo schema che sarà reso disponibile dal Soggetto gestore sul sito internet di cui al punto 5.7, nel rispetto dei seguenti termini:

      1. l’anticipazione di cui al punto 12.3.1, dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3 e comunque entro 4 (quattro) mesi dalla data suddetta;

      2. nel caso dello stato di avanzamento lavori a saldo, ovvero in unica soluzione, dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3 e comunque entro 60 (sessanta) giorni dal termine di cui al punto 10.2, fatta salva la concessione della proroga di cui al medesimo punto 10.2.

    5. Nel caso di anticipazione delle agevolazioni, la richiesta di erogazione, oltre alla fideiussione di cui al punto 12.3.1, dovrà essere corredata della documentazione attestante l’effettiva iscrizione dell’impresa nellapposita sezione speciale del Registro delle imprese, nonché l’inesistenza, mediante autocertificazione, di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico dell’impresa. Il Soggetto gestore potrà, inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata all’esito della verifica della documentazione di cui al presente punto. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, il Soggetto gestore richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l’invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, determina una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni. In caso di esito positivo il Soggetto gestore eroga le somme dovute entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa. L’anticipazione erogata è recuperata dal Soggetto gestore in quote proporzionali al contributo che l’impresa matura sui singoli stati di avanzamento lavori; la fideiussione di cui al punto 12.3.1 è comunque svincolata a seguito del completo recupero dell’anticipazione erogata.

    6. Nel caso di erogazione per stati di avanzamento lavori, costituisce parte integrante della richiesta di erogazione la documentazione di spesa cui al punto 12.3.1 e quella richiamata nello schema di cui al punto 12.4 e nel contratto di finanziamento di cui al punto 6.3. Il soggetto beneficiario deve altresì fornire prova dell’effettiva iscrizione dell’impresa nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese e della disponibilità dei locali idonei allo svolgimento dell’attività d'impresa. Resta ferma la facoltà del Soggetto gestore di richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento ovvero documentazione ritenuta necessaria per lo svolgimento delle verifiche istruttorie di competenza. L'erogazione degli stati di avanzamento lavori è subordinata all’esito della verifica della documentazione di cui al presente punto. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, il Soggetto gestore richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l’invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all’erogazione, determina una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni. In caso di esito positivo il Soggetto gestore eroga le somme dovute entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa.

    7. L’erogazione dello stato di avanzamento lavori a saldo, ovvero in un’unica soluzione, è subordinata all’esito delle verifiche della documentazione di cui al punto 12.6 e del sopralluogo di cui al punto 13. Nel caso in cui le verifiche diano esito negativo, il Soggetto gestore richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l’invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all’erogazione, determina una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni. In caso di esito positivo il Soggetto gestore eroga le somme dovute entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa.

    8. Contestualmente alle verifiche di cui al punto 12.7, il Soggetto gestore verifica altresì, attraverso i dati dei bilanci ovvero delle scritture contabili afferenti il periodo di realizzazione del piano d’impresa, l’effettivo sostenimento da parte del soggetto beneficiario di spese riconducibili alle tipologie di cui al punto 10.9 per un importo almeno pari a quello riconosciuto come ammissibile con il provvedimento di cui al punto 6.3. Il Soggetto gestore verifica, altresì, il permanere del rispetto del limite di cui al punto 10.9 e procede, ove necessario, alla rideterminazione dell’importo ammissibile alle agevolazioni.

    9. I pagamenti delle spese oggetto della richiesta di contributo devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito. Tutti i conti correnti e gli altri strumenti di pagamento devono essere intestati alla società beneficiaria. Il soggetto beneficiario è tenuto ad assicurare la tracciabilità del pagamento, anche attraverso l’indicazione nella causale di pagamento, ove possibile in funzione dello strumento di pagamento prescelto, del CUP (Codice Unico progetto) assegnato al piano d’impresa agevolato o, nelle more dell’ottenimento dello stesso, della misura agevolativa “Smart &Start Italia”, unitamente a un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento.

    10. A distanza di 6 (sei) mesi dall’ultimazione del programma di investimenti, convenzionalmente coincidente con la data di erogazione dello stato di avanzamento lavori a saldo, o, in mancanza, con la data del sopralluogo di cui ai punti 13.1 e 13.3, il Soggetto gestore effettua un controllo sulle imprese beneficiarie per verificarne l’operatività. Al fine di tale controllo, le imprese beneficiarie trasmettono le informazioni necessarie, secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore, fatta salva l’eventuale richiesta di proroga da parte dell’impresa beneficiaria presentata entro i predetti termini di sei mesi. Il Soggetto gestore può, sulla base della richiesta motivata da parte dell’impresa, concedere un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi per l’avvio dell’attività. Ove, a seguito di successive verifiche, l’impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, il Soggetto gestore dispone la revoca totale delle agevolazioni.

  13. Sopralluogo di verifica e controlli periodici

    1. Il Soggetto gestore, anche a mezzo di società controllate, al fine di procedere all’erogazione del SAL a saldo, ovvero in un’unica soluzione, verifica la realizzazione del programma degli investimenti mediante un sopralluogo da effettuarsi presso la sede legale e/o operativa dell’impresa finanziata e, laddove necessario, presso i locali in cui è conservata la documentazione contabile e fiscale ovvero presso qualsiasi altra sede ove risultino ubicati i beni agevolati. Il predetto sopralluogo, laddove ritenuto necessario dal Soggetto gestore, può altresì essere effettuato in relazione alle richieste di erogazione a SAL diverse da quelle indicate al precedente capoverso.

    2. In sede di sopralluogo sono verificati:

      1. la permanenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni, tenuto conto delle variazioni autorizzate dal Soggetto gestore;

      2. la regolarità dei libri contabili e fiscali, che dovranno essere visionati in originale;

      3. la regolarità della documentazione trasmessa ai sensi del punto 12;

      4. la conformità agli originali della documentazione di spesa presentata;

      5. l’esistenza, la consistenza e la corrispondenza degli investimenti realizzati con quelli programmati;

      6. l’installazione e il funzionamento del complesso degli impianti, consistente nella verifica degli allacciamenti, della loro idonea collocazione ai fini dell’entrata in produzione e dell’eventuale collaudo;

      7. i requisiti dichiarati ai sensi del punto 4.3 lettera c).

    3. In caso di mancata presentazione del SAL a saldo, il sopralluogo di cui al punto 13.1 verrà comunque effettuato entro il termine fissato al punto 12.4, lettera b), con conseguente eventuale revoca parziale o totale delle agevolazioni.

  14. Cumulo delle agevolazioni

    1. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni che si configurino come aiuti di Stato, concesse al soggetto beneficiario anche a titolo di de minimis, laddove riferite alle stesse spese e/o agli stessi costi ammissibili, fatta salva la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sull’eventuale finanziamento bancario ottenuto dall’impresa beneficiaria per la copertura finanziaria della parte del piano d’impresa non assistita dal finanziamento agevolato di cui al punto 9.

  15. Revoca delle agevolazioni

    1. E’ disposta la revoca totale delle agevolazioni di cui al punto 9 nei seguenti casi:

      1. l’impresa beneficiaria perda i requisiti previsti dall’articolo 25 del decreto-legge n. 179/2012 per la qualificazione di start-up innovativa, prima che sia decorso il periodo previsto dal comma 2, lettera 5), del medesimo articolo 25 del decreto-legge n. 179/2012, fatte salve le circostanze dovute alla scadenza del termine di cui al comma 2, lettera b) del richiamato articolo 25 o del diverso termine indicato dal secondo periodo del comma 3 del medesimo articolo 25, ovvero al superamento della soglia di valore della produzione annua di cui al comma 2, lettera d) dello stesso articolo 25;

      2. qualora l’impresa beneficiaria non dimostri l’effettiva iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese entro i termini previsti dal punto 4.2;

      3. l’impresa beneficiaria non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso;

      4. l’impresa beneficiaria non abbia rispettato i tempi previsti per la realizzazione del programma di investimenti, come eventualmente prorogati dal Soggetto gestore e fatte salve cause di forza maggiore, ovvero qualora il programma di investimenti sia eseguito in misura parziale e non risulti, a giudizio del Soggetto gestore, organico e funzionale;

      5. qualora l’impresa beneficiaria a seguito dei controlli di cui al punto 12.10 risulti non operativa;

      6. qualora l’impresa abbia ricevuto altri contributi pubblici qualificabili come aiuti di Stato per le spese di cui al punto 10, fatto salvo quanto espressamente previsto al punto 14 in merito alla cumulabilità delle agevolazioni con la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera 4), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

      7. l’impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel piano d’impresa beni mobili ed i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell’ultima quota di agevolazione, ovvero dalla data di conclusione dell’iter di verifica di cui al punto 13 qualora non sia dovuti ulteriori accrediti di agevolazioni, senza la preventiva autorizzazione del Soggetto gestore;

      8. l’impresa beneficiaria sia posta in liquidazione, sia ammessa o sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatoria e cessazione dell’attività, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione dell’ultima quota di agevolazione;

      9. ricorrano le condizioni di cui ai punti 12.5, 12.6, 12.7, 12.10 e 13.3 della presente circolare, qualora, a giudizio del Soggetto gestore, ricorrano condizioni irreversibili o di particolare gravità;

      10. l’impresa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

      11. l’impresa beneficiaria non adempia gli obblighi di monitoraggio e controllo di cui al punto 16;

      12. negli ulteriori casi previsti nel contratto di finanziamento.

    2. E’ disposta la revoca parziale delle agevolazioni di cui al punto 9 nei seguenti casi:

      1. vengano meno, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell’ultima quota di agevolazione, le condizioni di cui al punto 9.2 relativamente alla presenza femminile e dell’esperto. In questo caso la revoca parziale riguarderà la maggior agevolazione ottenuta dalla società in virtù del possesso dei requisiti di cui al punto 9.2, e sarà commisurata al periodo di mancata titolarità dei requisiti da parte del soggetto beneficiario, ad eccezione del caso in cui la variazione della compagine del soggetto beneficiario sia cambiata per effetto del ricorso a canali di finanziamento alternativi (come a titolo esemplificato il crowdfunding);

      2. il piano d’impresa sia eseguito in misura parziale ma risulti, a giudizio del Soggetto gestore, organico e funzionale nonché idoneo a garantire l’operatività dell’impresa;

      3. l’attività di impresa agevolata venga a cessare, sia alienata in tutto o in parte, o concessa in locazione prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell’ultima quota di agevolazione, ovvero dalla data di conclusione dell’iter di verifica di cui al punto 13 qualora non siano dovuti ulteriori accrediti di agevolazioni;

      4. ricorrano le condizioni di cui ai punti 12.5, 12.6, 12.7, 12.10 e 13.3 della presente circolare, qualora, a giudizio del Soggetto gestore, ricorrano condizioni di non particolare gravità;

      5. relativamente alle start-up innovative localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l’impresa beneficiaria trasferisca l’attività in territori non coperti, in relazione alla tipologia di risorse finanziarie utilizzate per la loro concessione, dalle agevolazioni prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione dell’ultima quota di agevolazione. In questo caso la revoca parziale sarà commisurata al periodo di mancata titolarità dei requisiti da parte del soggetto beneficiario.

  16. Monitoraggio, ispezioni, controlli e obblighi di informazione

    1. In ogni fase del procedimento il Soggetto gestore e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati.

    2. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente Decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari ed i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità.

    3. I Soggetti beneficiari devono:

      1. consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le fasi di controllo, ispezione e monitoraggio disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni. In particolare, lo svolgimento delle attività di controllo, ispezione e monitoraggio devono essere consentite in relazione a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013;

      2. corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;

      3. limitatamente alle iniziative ammesse alle agevolazioni con l’utilizzo delle risorse di cui al Programma operativo nazionale Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall’Allegato XII al Regolamento (UE) n. 1303/2013, tenuto conto di quanto disposto in merito dalle Linee guida e manuale d’uso per le azioni di comunicazione per i beneficiari dei finanziamenti del PON “Imprese e Competitività” 2014-2020 allegate al decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017 e successive modificazioni e integrazioni;

      4. limitatamente alle iniziative ammesse alle agevolazioni con l’utilizzo delle risorse di cui al Programma operativo nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, assicurare il rispetto di quanto stabilito all’articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in tema di stabilità delle operazioni, tenuto conto di quanto disposto in merito dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017;

      5. garantire, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 125, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

      6. evidenziare l’attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quello in cui hanno luogo le singole erogazioni delle agevolazioni.

    4. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni di cui al Decreto, il Ministero può avvalersi del “Nucleo speciale spesa pubblica e repressioni frodi comunitarie” della Guardia di Finanza, secondo quanto previsto all’articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

    5. I dati relativi all’attuazione degli interventi previsti dal Decreto sono trasmessi al “sistema permanente di monitoraggio e valutazione”, istituito dall’articolo 32 del Decreto-legge n. 179/2012 al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative e di valutarne l’impatto sulla crescita.

  17. Modalità di comunicazione e punti di contatto

    1. Le comunicazioni tra Soggetto gestore e soggetto beneficiario debbono avvenire esclusivamente a mezzo PEC, fatto salvo quanto diversamente indicato nella presente circolare.

    2. Tutte le informazioni saranno rese disponibili tramite:

  18. Disposizioni transitorie

    1. Eventuali domande di agevolazione presentate dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare e prima del termine indicato al punto 5.2 non saranno prese in considerazione dal Soggetto gestore.

    2. Le domande di agevolazione presentate al Soggetto gestore fino alla data di pubblicazione della presente circolare per le quali non sia intervenuta alla medesima data la delibera di ammissione di cui al punto 6.1 della circolare n. 68032 del 10 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere riformulate dal soggetto richiedente sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla presente circolare. In tali casi, ai fini dell’ammissibilità delle spese e dell’accertamento dei relativi requisiti, è fatta salva la data di presentazione della domanda originaria.

    3. Le istanze di riformulazione delle domande di agevolazione di cui al punto 18.2 devono essere trasmesse al Soggetto gestore a partire dalla data indicata al punto 5.2 ed entro 60 giorni dalla medesima. È fatta salva la possibilità di presentare, oltre il predetto termine, una nuova domanda di agevolazione sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del 30 agosto 2019 e alla presente circolare.

    4. Per le domande di agevolazione per le quali, alla data di pubblicazione della presente circolare, sia già intervenuta la delibera di ammissione di cui al punto 6.1 della circolare n. 68032 del 10 dicembre 2014, il soggetto beneficiario può richiedere al Soggetto gestore l’applicazione, limitatamente alle spese di cui al punto 10.1 della richiamata circolare, delle disposizioni di cui al punto 12.3.1 della presente circolare a condizione di non aver beneficiato, alla medesima data, di alcuna erogazione dei contributi spettanti in forza della predetta delibera.

IL DIRETTORE GENERALE

(Laura Aria)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.

LAURA ARIA MISE/80230390587 13.12.2019 15:16:53 UTC

Premialità:

  • ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera a), del DM 24 settembre 2014 come modificato dal DM 30 agosto 2019, si attribuisce un punteggio aggiuntivo, pari a +0,5 al parametro A.2 (rating di legalità), qualora non sia già raggiunto il relativo punteggio massimo;

  • ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera b), del DM 24 settembre 2014 come modificato dal DM 30 agosto 2019, si attribuisce un punteggio massimo ai criteri di valutazione A e C (investitore qualificato);

  • ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera c), del DM 24 settembre 2014 come modificato dal DM 30 agosto 2019, si attribuisce un punteggio massimo al criterio di valutazione D, in caso di collaborazione con incubatori e acceleratori d'impresa, compresi gli innovation hub;

  • ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera c), del DM 24 settembre 2014 come modificato dal DM 30 agosto 2019, si attribuisce un punteggio massimo al parametro di valutazione D.2, in caso di collaborazione con organismi di ricerca;

  • ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera d), del DM 24 settembre 2014 come modificato dal DM 30 agosto 2019, si attribuisce un punteggio aggiuntivo, pari a +1 ai parametri B.1 e D.1 nel caso di imprese già operanti al Centro-Nord che realizzano piani di impresa al Sud, qualora non sia già raggiunto il relativo punteggio massimo.

Modalità di attribuzione del punteggio:

La griglia di valutazione prevede i quattro criteri di valutazione di cui all’articolo 8 comma 1 del DM 24 settembre 2014 come modificato dal DM 30 agosto 2019.

A ciascun criterio è attribuito un peso percentuale, in funzione della rilevanza allo stesso attribuita ai fini della valutazione complessiva.

Ogni criterio è scomposto in parametri, il cui impatto è valutato secondo valori da 0 a 10.

Il punteggio per ciascun criterio di valutazione è pari alla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli parametri, moltiplicata per il peso percentuale attribuito al singolo criterio; il punteggio complessivamente ottenuto dall’iniziativa è espresso come somma dei punteggi dei singoli criteri di valutazione e sarà espresso su una scala da 0 a 10, come indicato nella formula seguente:

ALLEGATO N. 2 (PUNTO 12.3.1)
CRITERI DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE

Personale dipendente

Per il personale dipendente avente i requisiti indicati all’articolo 25, comma 2, lettera h), numero 2), del decreto-legge n. 179/2012 e impiegato funzionalmente nella realizzazione del piano d’impresa, il costo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato, in base alle ore lavorate, utilizzando la tabella standard di costi unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014-2020, adottata con decreto interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018, di seguito riportata:

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giampaolo.ferradini

Giampaolo Ferradini

giampaolo.ferradini

Founder Kjuicer & Green Gap, cofounder Condogreen Spa. 15y in startups, also as advisor to incubators & accelerators. 15y in asset management and banking including Deutsche Bank, Commerzbank. Edu: Bocconi University, MIP Politecnico di Milano.

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