Esempio di Polizza di Assicurazione con Kjuicer

Written by giampaolo.ferradini created 15 February 2019 last edit 1 year, 4 months ago
Esempio di Polizza di Assicurazione con Kjuicer

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Ciao faccio una prova…

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

PROTETTI ALLA GUIDA

Le presenti Condizioni di Assicurazione MOD. PROTETTI AG 2 - ED. 19/07/2017 sono parte integrante del Fascicolo Informativo unitamente alla Nota Informativa MOD. PROTETTI AG 5

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale in relazione alla Formula scelta dal Contraente al momento della stipula del contratto ed indicata nella scheda di polizza. Le garanzie che possono essere prestate nella Formula scelta dal Contraente sono:

  • Morte per Infortunio (art. 17);

  • Invalidità Permanente per Infortunio (art. 20);

  • Rimborso Spese Adeguamento Autovettura /Abitazione a seguito di grave infortunio (art. 27);

  • Rimborso Spese di Cura per Infortunio (art. 28);

  • Diaria da Ricovero per Infortunio o Immobilizzo (art. 29);

  • Danno Estetico (art. 30).

FORMULA CONDUCENTE IDENTIFICATO

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato indicato in polizza dovesse subire esclusivamente durante la circolazione in qualità di conducente di uno dei seguenti veicoli a motore:

Gruppo A

A1 - Autovetture ad uso privato;

A2 - Autocarri senza rimorchio fino a 35 q.li di peso complessivo a pieno carico;

A3 - Autocarri per trasporto promiscuo di persone/cose fino a 35 q.li di peso complessivo a pieno carico;

A4 - Scuola bus fino a 20 posti;

A5 - Camper.

FORMULA VEICOLO IDENTIFICATO

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato dovesse subire esclusivamente durante la circolazione in qualità di conducente di uno dei seguenti veicoli a motore indicato in polizza:

Gruppo A

A1 - Autovetture ad uso privato;

A2 - Autocarri senza rimorchio fino a 35 q.li di peso complessivo a pieno carico;

A3 - Autocarri per trasporto di persone/cose fino a 35 q.li di peso complessivo a pieno carico;

A4 - Scuola bus fino a 20 posti;

A5 - Camper;

Gruppo B

B1 - Motocarri;

B2 - Autocarri senza rimorchio fra 35 e 70 q.li;

B3 - Autonoleggio con autista;

B4 - Autotassametri;

Gruppo C

C1 - Autocarri con rimorchio o peso superiore a 70 q.li;

C2 - Ciclomotori e quadricicli leggeri;

C3 - Macchine agricole;

C4 - Rischi speciali;

C5 - Autobus;

C6 - Motocicli immatricolati con cilindrata superiore a 50 c.c..

Tutte le garanzie, quale che sia la Formula scelta, sono prestate a condizione che l'Assicurato risulti in possesso, al momento dell'infortunio, della prescritta e valida patente di guida e che il veicolo venga usato secondo le disposizioni vigenti ed in conformità alle indicazioni della carta di circolazione.

La garanzia vale anche per gli infortuni subiti:

  • nel salire e nel discendere dal veicolo;

  • durante la messa in moto del veicolo;

  • in occasione di riparazioni sulla strada di guasti sopravvenuti al veicolo o nel tentativo di salvataggio del veicolo e dei suoi passeggeri;

  • in caso di caduta in acqua del veicolo.

Le prestazioni vengono corrisposte direttamente all'Assicurato, o in caso di suo decesso, ai Beneficiari.

L'indennizzo è determinato sulla base delle lesioni fisiche dirette, esclusive ed obiettivamente constatabili che siano conseguenza dell'infortunio. Nel caso in cui l'Assicurato avesse lesioni fisiche o menomazioni preesistenti al momento del verificarsi del sinistro, l'assicurazione coprirà solo le conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana e integra. Sono compresi in garanzie anche:

  • l'annegamento;

  • l'asfissia non di origine morbosa;

  • l'assideramento o il congelamento;

  • i colpi di sole e di calore;

  • gli infortuni subiti in stato di malore o incoscienza;

  • gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;

  • gli infortuni derivanti da colpa grave, nonché quelli derivanti da tumulti popolari, sommosse o da atti di terrorismo, a condizione che gli Assicurati non vi abbiano preso parte attiva (in deroga agli artt. 1900 e 1912 del Codice Civile).

Art. 2 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 3 - Rischi esclusi

L'assicurazione, sia nella Formula Conducente Identificato che nella Formula Veicolo Identificato, non comprende gli infortuni determinati o conseguenti a:

  1. le operazioni chirurgiche, gli accertamenti o le cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza;

  2. le azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;

  3. la guida in stato di ubriachezza, l'abuso di psicofarmaci, l'uso non terapeutico di stupefacenti o sostanze allucinogene;

  4. se il veicolo è adibito ad uso diverso da quello stabilito dalla carta di circolazione;

  5. se alla guida del veicolo si trova un allievo/conducente non munito della prescritta autorizzazione e non affiancato da una persona in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

  6. gli infarti, le ernie di qualunque tipo e da qualunque causa determinate, gli sforzi muscolari non aventi carattere traumatico;

  7. durante la partecipazione del veicolo a corse, gare e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'A.C.I.;

  8. le guerre, i movimenti tellurici o le eruzioni vulcaniche;

  9. la pratica di sports comportanti l'uso di veicoli e natanti a motore;

  10. gli eventi verificatisi a seguito di contaminazioni nucleari, biologiche o chimiche dipendenti da atti di terrorismo;

  11. la trasmutazione del nucleo dell'atomo provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

  12. le manovre militari, le esercitazioni militari, l'arruolamento volontario, il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.

Esclusivamente per la Formula Veicolo Identificato, sono in ogni caso esclusi gli infortuni subiti da persone che, al momento del sinistro, risultassero alla guida del veicolo indicato in polizza contro la volontà del Contraente.

Art. 4 - Limitazioni di garanzia per sopraggiunto limite di età

Quale che sia la Formula scelta, l'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni di età. Tuttavia, nel caso l'Assicurato compisse l'80° anno di età in corso di contratto, la garanzia conserverà efficacia fino alla sua successiva scadenza naturale. Nel caso in cui l'Assicurato al momento del sinistro abbia un'età compresa tra 76 anni e 80 anni, la copertura è valida solamente per le garanzie Morte per Infortunio e Invalidità Permanente per Infortunio (se acquistati), con somme assicurate pari al 50% di quelle indicate in polizza e con l'applicazione di una franchigia assoluta del 10% su tutta la somma assicurata della garanzia Invalidità Permanente per Infortunio.

Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione

Qualunque modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

Art. 6 - Foro competente

Foro competente è quello del luogo in cui il Contraente, se persona fisica, ha la residenza o il domicilio elettivo oppure, se persona giuridica, ha la sede.

Art. 7 - Disdetta del contratto

Fermo restando che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo, le parti possono formalizzare la risoluzione del rapporto mediante inoltro della disdetta, con lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella polizza.

Art. 8 - Modifiche delle informazioni contenute nel fascicolo informativo

La Società si impegna a pubblicare sul proprio sito internet www.Assicurazione-esempio.it gli aggiornamenti relativi alle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. Per effetto della pubblicazione, i suddetti aggiornamenti si reputano conosciuti dai Contraenti e/o Assicurati, senza obbligo di alcuna altra comunicazione.

Art. 9 - Trasferimento di proprietà del veicolo

Esclusivamente per la Formula Veicolo Identificato, in caso di alienazione del veicolo indicato in polizza, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società. Nel caso in cui l'alienazione sia seguita da acquisto di un altro veicolo da parte del Contraente, egli, contestualmente alla comunicazione suddetta, ha l'obbligo di comunicare alla Società i dati identificativi relativi al nuovo veicolo acquistato per l'aggiornamento del contratto.

Art. 10 - Risoluzione del contratto

Premesso che non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V., Parkinson, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici, sindromi bipolari, Alzheimer, qualora tali affezioni insorgano o sopravvengono in corso di contratto, trattandosi di aggravamento di rischio in relazione al quale la Società non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, il contratto si intenderà risolto dal giorno dell'insorgenza dell'affezione e la Società rimborserà la parte di premio (al netto delle imposte) relativa al periodo di garanzia non goduto.

Art. 11 - Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 12 - Durata - Proposta di rinnovo

Il contratto ha la durata indicata sulla scheda di polizza. La Società, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione del contraente e presso l'agenzia alla quale è assegnato il contratto, una nuova proposta di premio. Il ritiro della quietanza con conseguente pagamento del premio implica l'accettazione delle nuove condizioni di premio e di polizza. Nel caso in cui il contraente non accetti la proposta di rinnovo, il contratto s'intende risolto:

  • dal quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto non producendo più alcun effetto, qualora il veicolo e/o il conducente identificati in polizza siano assicurati presso la Società anche per la Garanzia di Responsabilità Civile Auto;

  • dalla data di scadenza del contratto non producendo più alcun effetto qualora il veicolo e il conducente identificati in polizza non siano assicurati presso la Società anche per la Garanzia di Responsabilità Civile Auto.

Art. 13 - Recesso in caso di sinistro

Qualora il Contraente sia consumatore ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. n° 206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, ha la facoltà di recedere dal contratto. Il recesso potrà essere esercitato fino a 60 giorni dopo il pagamento o il rifiuto dell'indennizzo.

Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata A.R. e ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

La Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di effetto del recesso, la parte di premio versata relativa al restante periodo di garanzia in corso e non goduto.

Qualora il Contraente non sia consumatore ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. n° 206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto. Il recesso potrà essere esercitato fino a 60 giorni dopo il pagamento o il rifiuto dell'indennizzo.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata A.R. e ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

La Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di effetto del recesso, la parte di premio versata relativa al restante periodo di garanzia in corso e non goduto.

Art. 14 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 15 - Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Art. 16 - Legge applicabile all'assicurazione

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

GARANZIE ASSICURATE

L'assicurazione è prestata esclusivamente per le garanzie indicate nella scheda di polizza

Art. 17 - Morte per Infortunio

La Società corrisponde, in caso di decesso dell'Assicurato per infortunio, la somma assicurata ai beneficiari designati o in difetto di designazione agli eredi in parti uguali. L'indennizzo per il caso di Morte per Infortunio è dovuto se questa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per il caso di Morte per Infortunio non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente per Infortunio. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente per Infortunio, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde agli eredi la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso Morte per Infortunio, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.

Art. 18 - Morte presunta

Se l'assicurazione è prestata per il caso Morte per Infortunio e, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà agli eredi il capitale previsto per il caso Morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta di cui all'art. 58 del Codice Civile. Resta inteso che se, successivamente al pagamento di tale indennizzo risulterà che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. L'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità Permanente eventualmente subita.

Art. 19 - Commorienza del coniuge

Se lo stesso infortunio causa il decesso dell'Assicurato e quello del coniuge o convivente more uxorio, il capitale verrà corrisposto con la maggiorazione del 50% e con il limite di maggiorazione massimo complessivo di 200.000,00 euro, in presenza di:

  • uno o più figli minori che risultino fiscalmente a carico dell'Assicurato e/o del coniuge (o del convivente more uxorio) deceduti;

  • un figlio con handicap che abbia una invalidità di almeno il 60%.

Se la stessa maggiorazione è prevista da un altro contratto infortuni della Società in cui risulti Assicurato anche il coniuge (o il convivente more uxorio), il cumulo tra le maggiorazioni previste dai contratti non potrà comunque superare l'importo di 200.000,00 euro.

Art. 20 - Invalidità Permanente per Infortunio

La Società corrisponde l'indennizzo in caso di Invalidità Permanente per Infortunio totale o parziale dell'Assicurato. L'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di invalidità permanente, al netto dell'eventuale franchigia operante in polizza, secondo i seguenti criteri:

  • se l'infortunio ha come conseguenza l'Invalidità Permanente per Infortunio totale, la Società corrisponde l'intera somma assicurata;

  • se l'infortunio ha come conseguenza l'Invalidità Permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che deve essere accertato con riferimento alla tabella di valutazione del danno (Tabella ANIA o Tabella INAIL) scelta e indicata a nella scheda di polizza.

In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, le percentuali indicate nella Tabella di valutazione del danno sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Se l'infortunio ha come conseguenza una Invalidità Permanente parziale non prevista in Tabella si fa riferimento ai seguenti criteri:

  • se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;

  • se l'infortunio determina menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;

  • nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella indicata nella scheda di polizza e ai criteri sopra elencati, l'indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;

  • per la valutazione delle menomazioni visive e uditive, il grado di invalidità viene quantificato tenendo conto della possibilità di applicare dei presidi correttivi. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il 100%.

Art. 21 - Tabella di valutazione del danno ANIA

L'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di invalidità permanente, al netto dell'eventuale franchigia operante in polizza, secondo i seguenti criteri:

  • se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, la Società corrisponde l'intera somma assicurata più le eventuali maggiorazioni contrattualmente previste;

  • se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente, che deve essere determinato con riferimento alla tabella di seguito riportata denominata "Tabella di valutazione del grado percentuale di invalidità permanente - Tabella ANIA".

Percentuali di valutazione per l'accertamento dell'Invalidità Permanente per Infortunio

Perdita totale, anatomica o funzionale di:

un arto superiore

70%

una mano o un avambraccio

60%

un pollice

18%

un indice

14%

un medio

8%

un anulare

8%

un mignolo

12%

una falange del pollice

9%

una falange di altro dito della mano

1/3 del dito

un occhio

25%

ambedue gli occhi

100%

perdita anatomica di un rene

15%

perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica

8%

sordità completa di un orecchio

10%

sordità completa di ambedue le orecchie

40%

perdita totale della voce

30%

stenosi nasale assoluta monolaterale

4%

stenosi nasale assoluta bilaterale

10%

esiti di frattura scomposta di una costa

1%

Esiti di una frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:

una vertebra cervicale

12%

una vertebra dorsale

5%

dodicesima dorsale

10%

una vertebra lombare

10%

esiti di frattura di un metamero sacrale

3%

esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme

5%

Anchilosi:

della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola

25%

del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera

20%

del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera

10%

dell'anca in posizione favorevole

35%

del ginocchio in estensione

25%

della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astralgica

15%

Paralisi completa:

del nervo radiale

35%

del nervo ulnare

20%

dello sciatico popliteo esterno

15%

Amputazione o perdita funzionale di un arto inferiore:

sopra la metà della coscia

70%

sotto la metà della coscia ma sopra il ginocchio

60%

sotto del ginocchio, ma sopra il terzo medio di gamba

50%

Amputazione o perdita funzionale di:

un piede

40%

ambedue i piedi

100%

un alluce

5%

un altro dito del piede

1%

una falange dell'alluce

2,5%

ernie addominali da sforzo non operabile max

10%

Art. 22 - Tabella di valutazione del danno INAIL - garanzia aggiuntiva (prestata esclusivamente se indicata nella scheda di polizza)

L'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di invalidità permanente al netto dell'eventuale franchigia operante in polizza, secondo i seguenti criteri:

  • se l'infortunio ha come conseguenza l'Invalidità Permanente totale, la Società corrisponde l'intera somma assicurata più le eventuali maggiorazioni contrattualmente previste;

  • se l'infortunio ha come conseguenza l'Invalidità Permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di Invalidità Permanente, che deve essere determinato con riferimento alla tabella di seguito riportata denominata "Tabella di valutazione del grado percentuale di invalidità permanente - Tabella INAIL".

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE- TABELLA INAIL (ALLEGATO 1 AL D.P.R. 30 GIUGNO 1965 N. 1124 ESCLUSE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)

Perdita totale, anatomica o funzionale di: Destro Sinistro

Sordità completa di un orecchio

15%

Sordità completa bilaterale

60%

Perdita totale della facoltà visiva di un occhio

35%

Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi

40%

Altre menomazioni della facoltà visiva:

Visus perduto

Visus residuo

Percentuale per occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)

Percentuale per occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)

1/10

9/10

1%

2%

2/10

8/10

3%

6%

3/10

7/10

6%

12%

4/10

6/10

10%

19%

5/10

5/10

14%

26%

6/10

4/10

18%

34%

7/10

3/10

23%

42%

8/10

2/10

27%

50%

9/10

1/10

31%

58%

10/10

0/10

35%

65%

NOTE:

  1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio;

  2. la valutazione é riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione é riferita al visus naturale;

  3. nei casi in cui la valutazione é riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di Invalidità Permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione;

  4. la perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16%;

  5. in caso di afachia monolaterale:

  1. con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%

  2. con visus corretto di 7/10 18%

  3. con visus corretto di 6/10 21%

  4. con visus corretto di 5/10 24%

  5. con visus corretto di 4/10 28%

  6. con visus corretto di 3/10 32%

  7. con visus corretto inferiore a 3/10 35%

  1. in caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica é pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

Perdita totale, anatomica o funzionale di: (Destro - Sinistro)

Stenosi nasale assoluta unilaterale

8%

Stenosi nasale assoluta bilaterale

18%

Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:

  • con possibilità di applicazione di protesi efficace

11%

  • senza possibilità di applicazione di protesi efficace

30%

Perdita di un rene con integrità del rene superstite

25%

Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica

15%

Perdita di un testicolo

0%

Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio

5%

Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola

50%

40%

Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola

40%

30%

Perdita del braccio:

per disarticolazione scapolo-omerale

85%

75%

per amputazione al terzo superiore

80%

70%

Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio

75%

65%

Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano

70%

60%

Perdita di tutte le dita della mano

65%

55%

Perdita del pollice e del primo metacarpo

35%

30%

Perdita totale del pollice

28%

23%

Perdita totale dell'indice

15%

13%

Perdita totale del medio

12%

Perdita totale dell'anulare

8%

Perdita totale del mignolo

12%

Perdita della falange ungueale del pollice

15%

12%

Perdita della falange ungueale dell'indice

7%

6%

Perdita della falange ungueale del medio

5%

Perdita della falange ungueale dell'anulare

3%

Perdita della falange ungueale del mignolo

5%

Perdita delle due ultime falangi dell'indice

11%

9%

Perdita delle due ultime falangi del medio

8%

Perdita delle due ultime falangi dell'anulare

6%

Perdita delle due ultime falangi del mignolo

8%

Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110°-75°:

  1. in semipronazione

30%

25%

  1. in pronazione

35%

30%

  1. in supinazione

45%

40%

  1. quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione

25%

20%

Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi

55%

50%

Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:

  1. in semipronazione

40%

35%

  1. in pronazione

45%

40%

  1. in supinazione

55%

50%

  1. quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione

35%

30%

Anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica in estensione rettilinea

18%

15%

Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:

  1. in semipronazione

22%

18%

  1. in pronazione

25%

22%

  1. in supinazione

35%

30%

Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole

45%

Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi

88%

Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto

70%

Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato

65%

Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato

55%

Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede

50%

Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso

30%

Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso

16%

Perdita totale del solo alluce

7%

Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il

3%

Anchilosi completa rettilinea del ginocchio

35%

Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto

20%

Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri

11%

N.B.: In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

Art. 23 - Franchigia sull'Invalidità Permanente per Infortunio

Le prestazioni per Invalidità Permanente per Infortunio sopra elencate sono soggette all'applicazione della seguenti franchigie:

  • l'indennizzo sui primi 50.000,00 euro di somma assicurata verrà riconosciuto senza applicazione di alcuna franchigia;

  • sull'eccedenza di detta somma e fino a 500.000,00 euro di somma assicurata, non si fa luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% della totale. Se l'Invalidità Permanente supera il 3% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente;

  • sull'eccedenza della somma di 500.000,00 euro non si fa luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 10% della totale. Se l'Invalidità Permanente supera il 10% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.

Se l'Invalidità Permanente per Infortunio è di grado pari o superiore al 60% della totale l'indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% della somma assicurata.

Art. 24 - Franchigia A sull'Invalidità Permanente per Infortunio - garanzia aggiuntiva

Le prestazioni per Invalidità Permanente per Infortunio sopra elencate sono soggette all'applicazione della seguenti franchigie:

  • l'indennizzo sui primi 100.000,00 euro di somma assicurata verrà riconosciuto senza applicazione di alcuna franchigia;

  • sull'eccedenza di detta somma e fino a 500.000,00 euro di somma assicurata, non si fa luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% della totale. Se l'Invalidità Permanente supera il 3% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente;

  • sull'eccedenza della somma di 500.000,00 euro non si fa luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 10% della totale. Se l'Invalidità Permanente supera il 10% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.

Se l'Invalidità Permanente per Infortunio è di grado pari o superiore al 60% della totale l'indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% della somma assicurata.

Art. 25 - Franchigia B sull'Invalidità Permanente per Infortunio - garanzia aggiuntiva

Le prestazioni per Invalidità Permanente per Infortunio sopra elencate sono soggette all'applicazione delle seguenti franchigie:

  • sulla parte di somma assicurata fino a 500.000 euro non si farà luogo ad indennizzo quando l'Invalidità Permanente è di grado pari o inferiore al 3% della totale; se invece l'Invalidità Permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente;

  • sull'eccedenza della somma di 500.000,00 euro non si fa luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 10% della totale. Se l'invalidità permanente supera il 10% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.

Se l'Invalidità Permanente da Infortunio è di grado pari o superiore al 60% della totale l'indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% della somma assicurata.

Art. 26 - Franchigia C sull'Invalidità Permanente per Infortunio - garanzia aggiuntiva

Le prestazioni per Invalidità Permanente per Infortunio sopra elencate sono soggette all'applicazione delle seguenti franchigie:

  • sulla parte di somma assicurata fino a 500.000 euro non si farà luogo ad indennizzo quando l'Invalidità Permanente è di grado pari o inferiore al 5% della totale; se invece l'Invalidità Permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente;

  • sull'eccedenza della somma di 500.000,00 euro non si fa luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 10% della totale. Se l'Invalidità Permanente supera il 10% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.

Se l'Invalidità Permanente per Infortunio è di grado pari o superiore al 60% della totale l'indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% della somma assicurata.

Art. 27 - Rimborso spese adeguamento autovettura/abitazione a seguito di grave infortunio (operante solo se acquistata la garanzia aggiuntiva art. 26 "Franchigia C sull'Invalidità Permanente per Infortunio")

In caso di infortunio dal quale derivi all'Assicurato una Invalidità Permanente superiore al 75%, accertata secondo quanto previsto dall'art. 20, la Società rimborserà:

  • le spese sostenute dall'Assicurato per l'abitazione ove ha il proprio domicilio, finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fino ad un massimo di 10.000,00 euro. Il rimborso sarà effettuato una sola volta per tutta la durata del contratto.
    Le spese rimborsabili sono esclusivamente quelle sostenute per interventi previsti sugli immobili. Sono compresi anche gli eventuali costi di progettazione.

  • le spese sostenute sull'autovettura di proprietà dell'Assicurato per renderla idonea alla guida o al trasporto dei disabili. Le spese sono rimborsate fino ad un massimo di 10.000,00 euro. Il rimborso sarà effettuato una sola volta per tutta la durata del contratto.

La Società rimborserà esclusivamente le spese che rimarranno a carico dell'Assicurato al netto di quanto eventualmente rimborsato da enti pubblici o per effetto di altri risarcimenti da parte di terzi responsabili. Qualora le spese sostenute riguardassero un immobile in comproprietà, verranno rimborsate solo le spese sostenute dall'Assicurato.

Per avere diritto all'indennizzo, oltre alla documentazione dovuta a norma delle presenti condizioni di polizza, dovranno essere presentati, da parte dell'Assicurato i documenti giustificativi, le ricevute e fatture. La garanzia non opera se l'infortunio è accaduto quando l'Assicurato era alla guida di un ciclomotore o di un motociclo.

Art. 28 - Rimborso Spese di Cura per Infortunio

In caso di infortunio indennizzabile, la Società assicura il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ogni sinistro fino alla concorrenza della somma assicurata e per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale, e applica, per ogni sinistro relativo a ciascun Assicurato, uno scoperto del 10% con il minimo di 75,00 euro e il massimo di 250,00 euro.

Il rimborso delle spese effettivamente sostenute riguarda:

Se c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale:

  • accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati nei 90 giorni precedenti al ricovero, al day hospital o alla data dell'intervento chirurgico ambulatoriale;

  • onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'intervento;

  • rette di degenza;

  • assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami somministrati o praticati durante il ricovero;

  • esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuati successivamente alla cessazione del ricovero, o del day hospital, o alla data di intervento chirurgico ambulatoriale. Limitatamente ai trattamenti fisioterapici o rieducativi, il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 30% della somma assicurata;

  • tickets relativi alle prestazioni che precedono.

Sono inoltre comprese le spese per gli interventi di chirurgia plastica necessari per eliminare o ridurre sfregi o deturpazioni di natura fisiognomica successivi all'infortunio.

Se l'Assicurato non ha sostenuto alcuna spesa per i ricoveri ospedalieri, a esclusione dei tickets, la Società corrisponde una diaria sostitutiva di 50,00 euro per ogni giorno di ricovero, con il massimo di 30 giorni per anno assicurativo.

Se non c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale:

  • Gli accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l'acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi, le cure termali (escluse le spese di natura alberghiera) effettuati nei giorni successivi all'infortunio.

Il rimborso non potrà comunque superare il 50% della somma assicurata, e limitatamente ai trattamenti fisioterapici o rieducativi, il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 30% della somma assicurata.

Cure e protesi dentarie da infortunio:

  • Cure odontoiatriche, odontostomatologiche e ortodontiche, protesi dentarie con esclusione delle rotture o dei danneggiamenti di protesi preesistenti all'infortunio.
    Tali spese vengono rimborsate con il limite del 30% della somma assicurata.

Il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica avvenuta su presentazione dei documenti giustificativi (fattura o ricevuta del medico, ricevute del farmacista, documenti giustificativi dell'istituto di cura nel quale ha avuto luogo il ricovero e simili).

La domanda per il rimborso di queste spese con i documenti giustificativi deve essere presentata alla Società, entro il 30° giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica e/o la degenza.

Sono comunque escluse dal rimborso le spese sostenute dall'assicurato per visite medico legali non richieste dalla Società ai fini della liquidazione del sinistro.

La Società restituisce gli originali dei documenti giustificativi delle spese, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Se l'Assicurato ha presentato a terzi l'originale delle notule, delle distinte, delle ricevute e delle fatture per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto, previa presentazione di copia del documento giustificativo a dimostrazione delle spese sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in euro, applicando il tasso ufficiale di cambio B.C.E. rilevato nel giorno dell'ultimo pagamento sostenuto.

Art. 29 - Diaria da Ricovero per Infortunio o Immobilizzo

In caso di ricovero per infortunio dell'Assicurato in Istituto di Cura, la Società corrisponde un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza (il giorno di ingresso e dimissione vengono conteggiati come un unico giorno). Nel conteggio dei giorni indennizzabili sono comprese eventuali interruzioni del ricovero per permessi medici.

La durata massima dei giorni indennizzabili è di 90 giorni per evento e di 180 giorni per anno assicurativo.

La Società provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato entro trenta giorni dalla dimissione dal ricovero su presentazione del documento attestante l'avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica.

Se l'infortunio comporta l'immobilizzazione di una o più articolazioni, a titolo curativo per lesioni traumatiche, ottenuto con bende gessate o qualsiasi altra metodica di immobilizzo, la Società corrisponde all'Assicurato un'indennità giornaliera indicata nella scheda di polizza fino alla rimozione del presidio e, comunque, per un periodo massimo di 90 giorni per evento e per anno assicurativo.

Per le seguenti fratture, radiologicamente accertate e indipendentemente dal provvedimento terapeutico adottato, verrà corrisposto un indennizzo forfettario pari a:

  • 40 giorni per la frattura del bacino;

  • 40 giorni per la frattura del femore;

  • 40 giorni per la frattura della colonna vertebrale;

  • 20 giorni per la frattura completa della costola.

Se l'infortunio comporta sia il ricovero che l'applicazione di un presidio di immobilizzo, la diaria verrà corrisposta a partire dal giorno di dimissione.

I collari a strappo non sono comunque considerati mezzi di immobilizzazione validi ai fini dell'efficacia della garanzia.

L'Assicurato è tenuto a presentare alla Società il certificato dell'Istituto di cura o del personale medico specializzato che ha provveduto all'applicazione del presidio (indicante anche i giorni di effettiva immobilizzazione). Nei casi in cui sia prescritto che la rimozione del presidio debba essere effettuata da personale medico specializzato, l'Assicurato è tenuto a presentare il certificato di rimozione dello stesso.

Art. 30 - Danno estetico - automaticamente operante se presente la garanzia Invalidità Permanente per Infortunio

La Società rimborsa le spese sostenute per interventi chirurgici resisi necessari per la riparazione di lesioni di natura estetica determinate da infortunio indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza di 2.000,00 euro.

Se l'intervento chirurgico è dovuto a un infortunio che determini sfregi al viso o deformazioni permanenti del viso stesso, il rimborso delle spese sostenute sarà effettuato fino alla concorrenza di 5.000,00 euro.

La garanzia non opera se l'infortunio è accaduto quando l'Assicurato era alla guida di un ciclomotore o di un motociclo.

DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO

Art. 31 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Entro 3 giorni dalla data del sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, l'Assicurato o, se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne comunicazione per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 32 - Denuncia del sinistro

La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato con una dettagliata descrizione sulle modalità di accadimento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni. L'Assicurato o, in caso di morte i suoi familiari o i suoi eredi, devono consentire alla Società di svolgere le indagini e gli accertamenti necessari.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 33 - Pagamento dell'indennizzo

La Società provvede al pagamento entro 30 giorni della sottoscrizione della quietanza di pagamento.

Art. 34 - Controversie sulla determinazione dell'indennizzo

Se tra la Società e l'Assicurato insorgono eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze delle lesioni subite, sulla durata dell'inabilità o sull'entità dei postumi permanenti conseguenti ad infortunio, la loro determinazione può essere demandata a un collegio di tre medici.

L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato.

Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio o di chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'Assicurato. Il Collegio Medico può, se ne ravvisa l'opportunità, rinviare l'accertamento definitivo a un momento successivo da designarsi dal Collegio stesso.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio Medico, questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

L'Assicurato, peraltro, anche per la risoluzione delle controversie indicate nel presente articolo può rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Art. 35 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

ASSICURAZIONE

SOCIETA' ITALIANA DI ASSICURAZIONE DAL 1896

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Soc. iscritta all'Albo delle Soc. Coop. al n. A100378

Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012

Capogruppo del Gruppo Società Italiana Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019

Impresa aut. all'eserc. delle assic. a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923

A norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 n° 00320160237

Telefono: 061/8391622 Fax: 061/8391131

800.57.53.53

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giampaolo.ferradini

Giampaolo Ferradini

giampaolo.ferradini

Founder Kjuicer & Green Gap, cofounder Condogreen Spa. 15y in startups, also as advisor to incubators & accelerators. 15y in asset management and banking including Deutsche Bank, Commerzbank. Edu: Bocconi University, MIP Politecnico di Milano.

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